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Tombole e lotteria in regola

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Moltissime sagre e feste lavorano per raccogliere fondi da utilizzare poi, durante l’anno, per le loro attività istutizionali. Per far questo cercano di massimizzare gli utili proprio delle loro manifestazioni organizzando anche tombole e lotterie. Il più delle volte però lo fanno senza richiedere una autorizzazione a chi di dovere. Il più delle volte “fila via” tutto liscio altre invece si incorre in qualche sanzione amministrativa che può annullare (nella migliore delle ipotesi) l’utile di queste iniziative. Ecco allora un piccolo vademecum che riporta quali sono i passi necessari per regolarizzare questi giochi.

Partiamo subito ricordando che questi giochi sono normati con un D.P.R. dell’anno 2001 e più precisamente il n.430 (clicca qui per scaricarlo). Tale norma inizia ribadendo che questi giochi sono vietati a meno che siamo promossi da enti morali, partiti o movimenti politici, associazioni o comitati senza fine di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e successivi del codice civile.

Entrando più nello specifico il legislatore, con il D.P.R. n°430/2001 ha voluto anche definire con estrema attenzione la definizione di lotteria e tombola. In questo modo ogni organizzatore può verificare se i proprio giochi rientrano (e quindi ritenuti leciti) in questa spiegazione. Ecco quanto viene riportato nel decreto:

  • LOTTERIE – s’intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l’importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di Euro 51.645,68, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive.
  • TOMBOLA –  s’intende la manifestazione di sorte effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di Euro 12.911,42.

PROCUDERA DA SEGUIRE PER REGOLARIZZARE TOMBOLA E LOTTERIA

La prima operazione da compiere è alquanto semplice e veloce. Almeno 70 giorni prima dell’inizio della lotteria o della tombola il legale rappresentate dell’associazione dovrà comunicare all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di stato (AAMS) attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno l’inizio stesso di questi giochi. Decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, che decorrono dalla data di arrivo della raccomandata all’AAMS, senza l’adozione di un provvedimento espresso dal parte dell’AAMS stessa, il nulla-osta di inizio attività s’intende comunque rilasciato.

Ricevuto questo nulla-osta è necessario, sempre via raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare l’inizio della lotterie o della tombola al Sindaco ed al Prefetto competente. E’ necessario fare questa comunicazione almeno 30 giorni prima dell’inizio dei giochi che si intendono organizzare. Alla comunicazione vanno allegati a seconda del tipo di gioco che si intende organizzare:

  • LOTTERIE – per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.
  • TOMBOLA – regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella. Inoltre la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore.

SCHEMA RIASSUNTIVO

SANZIONI AMMINISTRATIVE

La sanzione prevista per lo svolgimento abusivo di manifestazioni di sorte, in mancanza del nulla-osta dell’AAMS o senza l’osservanza delle prescrizioni impartite è l’arresto fino ad un anno6. Il legislatore specifica inoltre, all’articolo citato in nota, che rimangono ferme le sanzioni previste dal R.DL. 19 ottobre 1938 n° 1933 articolo 124, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1939, n° 973, da ultimo modificato dall’art.19 comma 5 lett.a della L.27 dicembre 1997, n° 449 (finanziaria 1998), che riportiamo in breve:

  • in caso di effettuazione di concorsi a premi di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da una a tre volte l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui l’organizzatore sia soggetto IVA, e comunque non inferiore ai 2.582,28 euro. La sanzione viene raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni siano proseguite nonostante il divieto espresso allo svolgimento.
  • in caso di effettuazione di concorsi a premio senza l’invio delle dovute comunicazioni si applica la sanzione amministrativa da 2.065,83 euro a 10.329,14 euro. La sanzione è ridotta del 50% nel caso la comunicazione sia stata inviata successivamente all’inizio della manifestazione.
  • se le modalità di svolgimento sono difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione da 1.032,91 euro a 5.164,57 euro.
  • vi è una riduzione della sanzione se si paga entro 30 giorni dal momento della notifica della sanzione stessa.

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